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Rimborso all’amministratore delle spese di viaggio per gli accessi effettuati alla sede comunale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate

Come noto, l’art. 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilità di ottenere un rimborso “per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

La Magistratura contabile si è espressa già in passato in ordine al requisito della “necessarietà” (si v. La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 38/SEZAUT/2016/QMIG), affermando che “Sotto il profilo soggettivo, essa ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari. In altri termini, è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000.

E come affermato anche nella successiva delibera n. 126/2019/PAR della Sezione regionale di controllo delle Marche, “è da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all’amministratore locale, quali quelle occorse in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l’indennità di funzione di cui all’art. 82 del D.L. n. 267/2000.

Quindi, nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile al di là di quelle per la partecipazione alle sedute, in quanto tali eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato, e non sono mai reputabili come “necessarie”, in quanto prive del requisito della “eterodeterminazione” della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall’art.84 TUEL.

È quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia nella delibera n. 75/2022/PAR.

Tags: Amministratori locali, Rimborso