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Rilevazione delle disponibilità liquide: cambiano i principi contabili

Nel corso dell’ultima seduta dell’anno 2022 la Commissione ARCONET aveva rilevato la necessità di approfondire gli effetti sullo Stato Patrimoniale delle modalità di contabilizzazione degli incassi versati sui conti postali e bancari  diversi dal conto di tesoreria principale. Le scritture contabili degli enti territoriali considerano, infatti, “incassate” solo le somme versate nel conto di tesoreria principale e rilevano gli incassi effettuati su altri conti correnti solo a seguito del riversamento della liquidità nel conto di tesoreria principale. 

La definizione delle procedure da seguire per registrare correttamente tutte le giacenze liquide degli enti arriva con il resoconto della riunione della Commissione ARCONET dello scorso 10 maggio e passa dalla modifica dei Principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011: all. 4/1 della Programmazione, all. 4/2 della Contabilità Finanziaria e all. 4/3 della Contabilità economico-patrimoniale.

La modifica prevista nel Principio contabile applicato della programmazione (all. 4/1) prevede che la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione conterrà la voce di dettaglio dei residui attivi utile a specificare l’importo degli stessi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale. Tale quota di entrate riscosse alla data del 31 dicembre nei conti postali e bancari intestati all’ente dopo l’ultimo riversamento al conto di tesoreria principale effettuato nell’anno corrisponde alle giacenze degli estratti conto al 31 dicembre e sarà accertata secondo le modalità previste al punto 3.2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) così come modificato dalla Commissione ARCONET.

La principale novità nelle modalità di accertamento delle giacenze liquide al 31.12 è evidenziata nel seguente passaggio “L’accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all’ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate. Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell’esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all’ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all’esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell’esercizio successivo.”

Si accerterà quindi per cassa l’intera giacenza sui conti postali e bancari al 31.12 che l’ente non sarà riuscito a riversare al conto di tesoreria entro l’anno anche se l’effettivo, successivo, riversamento in tesoreria avverrà nell’anno successivo.

Al punto 4.3 del medesimo principio contabile è prevista una modifica relativa agli ordinativi di incasso emessi nel rispetto di quanto appena riportato. Le reversali emesse nell’anno n+1 e relative al riversamento in tesoreria delle giacenze sui conti postali e bancari al 31.12 dell’anno n dovranno essere identificate e ben distinguibili dalle altre reversali emesse in c/residui in quanto le prime corrisponderanno ad una doppia scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Il Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (all. 4/3) prevede infatti la seguente modifica: “Al fine di garantire la corretta registrazione delle disponibilità liquide dell’ente nello Stato patrimoniale, le eventuali giacenze presso tali conti alla data del 31 dicembre sono registrate in contabilità economico patrimoniale imputandole alle voci del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.02.01.01.001 “Depositi bancari” e 1.3.4.02.02.01.001 “Depositi postali”. A tal fine, è necessario identificare gli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento al conto di tesoreria delle giacenze al 31 dicembre nei conti postali e bancari, per distinguerli dagli ordinativi di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze alle altre date contabili.” 

All’inizio dell’anno n+1 l’ente provvederà ad accertare per cassa con imputazione contabile al 31.12 dell’anno n le giacenze al 31.12 rilevando il provento e il credito. Contestualmente all’emissione delle reversali, imputate nell’anno n+1, l’ente registrerà:

  • al 31.12 anno n la chiusura del credito e la riscossione sul deposito postale 
  • nella data di emissione delle reversali (anno n+1) la riduzione del conto di deposito postale in favore del conto di tesoreria principale.