Con la recente ordinanza n. 22077 del 24 luglio 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha ricordato come in varie occasioni questa Corte abbia ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento anche in presenza di condotte extralavorative, a condizione però che abbiano un riflesso anche solo potenziale, ma comunque oggettivo, sulla funzionalità del rapporto, a causa della compromissione dell’aspettativa datoriale circa un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa, “in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività” svolta dal dipendente licenziato.
Nel caso di specie i Giudici hanno accertato cha la condotta tenuta dal dipendente in ambito familiare, pur se deprecabile, non risultava idonea ad influire sul rapporto di lavoro neppure in via indiretta, né sul piano del clamore mediatico espressamente e motivatamente escluso dalla Corte territoriale.
Va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave nocumento morale e materiale sia parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, sicché in caso contrario resta preclusa la sussunzione del caso concreto nell’astratta previsione della contrattazione collettiva (Cass. n. 23602/2018).