Si è appena completata l’attività ricognitoria 2024 sull’andamento dei servizi pubblici locali, che già emergono ulteriori elementi di potenziamento dell’attività di presidio e controllo richiesta agli enti locali titolari degli stessi.
Nel bollettino n. 1/2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato il proprio atto di segnalazione n. AS2045 in cui, nell’esercizio delle proprie prerogative, ad esito della riunione del 17 dicembre 2024, formula le proprie indicazioni per la predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Nel documento sono contenuti importanti spunti che riguardano i servizi pubblici locali.
Misure correttive in caso andamento gestionale insoddisfacente
L’AGCM propone di integrare l’adempimento informativo concernente la rendicontazione dell’andamento dei servizi pubblici locali (Ricognizione periodica SPL ex art. 30 D. Lgs. 201/2022) con l’obbligo di prevedere nel medesimo documento, in caso di gestioni gravemente insufficienti, misure correttive da porre in essere da parte del soggetto affidatario; laddove quest’ultimo non fosse in grado di applicare tali misure, si prefigura anche l’ipotesi di addivenire alla revoca dell’affidamento. Al fine di dare un tangibile impatto delle proprie indicazioni, l’Autorità si spinge a delineare un’ipotesi di integrazione normativa dell’art. 30 del D. Lgs. 201/2022, che di seguito riportiamo:
“Si propone di introdurre, dopo il comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs. 201/2022 (il c. 1 introduce l’obbligo di effettuare la ricognizione annua dei SPL, ndr), le seguenti previsioni:
“1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l’ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo, incluse le relative attribuzioni di responsabilità. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro un termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive. Nell’atto di indirizzo l’ente indica le scadenze per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e prevede, in base alla gravità dell’insufficienza gestionale, l’applicazione di penali progressive, fino alla revoca totale o parziale dell’affidamento, eventualmente anche mediante inserimento di clausole risolutive espresse.
1-ter. Ferma restando l’attribuzione di responsabilità secondo la spartizione dei rischi individuata nel contratto di servizio, i criteri per stabilire quando l’andamento gestionale si considera insoddisfacente si rinvengono almeno nelle seguenti ipotesi: (i) il gestore ha registrato perdite considerevoli negli ultimi due esercizi, tali da porre in dubbio la permanenza delle sue condizioni di equilibrio economico-finanziario; ovvero (ii) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati; ovvero (iii) gli indicatori di qualità erogata del servizio risultano significativamente inferiori e/o i costi di esercizio risultano significativamente superiori ai benchmark individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. Le misure correttive di cui al comma 1-bis, riconducibili ad azioni ascrivibili alla responsabilità del gestore, possono consistere in: (i) un piano di risanamento delle perdite nei due anni successivi, che contenga necessariamente anche specifici interventi di miglioramento di tipo aziendale finalizzati al recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte; (ii) un piano di recupero della qualità e/o di efficientamento dei costi e/o di raggiungimento degli altri obiettivi contrattuali, che contenga necessariamente anche specifici interventi di miglioramento della struttura e/o delle operazioni aziendali atti a rimuovere le cause delle performance subottimali.
1-quinquies. Laddove, a esito della valutazione conclusiva negativa di cui al comma 1-bis, emerga che l’insufficienza del servizio è dovuta in maniera decisiva a cause indipendenti dalla responsabilità del gestore, ma sotto il controllo dell’ente, quest’ultimo si attiva tempestivamente per rimuovere le cause ostative all’adeguato espletamento del servizio, anche tramite la garanzia di idonee condizioni infrastrutturali.”
Sanzioni per omessa adozione e pubblicazione o incompletezza della ricognizione
L’altra misura proposta dall’AGCM in tema di presidio dei servizi pubblici locali, riguarda l’introduzione di sanzioni nel caso l’ente locale titolare degli stessi ometta la predisposizione della ricognizione periodica oppure la stessa risulti incompleta in termini di contenuti da rendicontare; tale intervento sarebbe finalizzato a spronare tutte le amministrazioni locali a condurre monitoraggi e verifiche incisive ed esaustive al fine di valutare la sostenibilità e la congruità delle condizioni di erogazione di un determinato servizio, evitando adempimenti meramente formali ed incompleti, come frequentemente osservato da parte della stessa AGCM); anche in questo caso l’Autorità formula una specifica previsione di integrazione normativa che riportiamo di seguito.
“Si propone di introdurre, dopo il comma 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 201/2022, la seguente previsione:
“4. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 20, comma 7, del Decreto Legislativo 175 del 2016 nelle ipotesi di: mancata adozione o pubblicazione della relazione contenente la ricognizione di cui al comma 1; adozione di una relazione incompleta e tale da non consentirne una compiuta valutazione; mancata adozione dell’atto di indirizzo di cui al comma 1-bis (l’atto di indirizzo corrisponderebbe all’integrazione normativa proposta con il precedente punto, ndr).”
Le proposte e le indicazioni dell’AGCM in materia di servizi pubblici locali si aggiungono agli obiettivi di controllo recentemente esplicitati dalla Corte dei conti che, nel formalizzare il proprio Programma 2025 (si rimanda alla nostra news del 7 gennaio) ha indicato la volontà di trattare attraverso uno specifico referto, proprio il tema della gestione dei servizi pubblici locali, presidiando le revisioni periodiche delle partecipate e le ricognizioni annue degli stessi SPL