L’art. 25 del D. Lgs. 175/2016, come aggiornato dal D.L. 162/2019 (conv. con L. 8/2020) prevede che, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione agli obblighi di razionalizzazione delle stesse partecipate. L’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, deve essere trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Proprio l’ultima parte dell’obbligo normativo sopra richiamato risulta a tutt’oggi incompiuta, in quanto non sono stati emanati i decreti attuativi previsti dal legislatore. Pur in assenza di tali riferimenti, è raccomandabile che le società a controllo pubblico provvedano a formalizzare un proprio atto ricognitivo del personale in servizio al fine di valutarne la sostenibilità e la congruità. È altresì opportuno che gli enti locali soci svolgano il proprio ruolo di impulso e monitoraggio della suddetta ricognizione, nell’ambito dell’esercizio di quella governance societaria che, ancora di più in questo periodo, è quanto mai necessaria per garantire il contemperamento dei fabbisogni della collettività amministrata con gli equilibri del gruppo pubblico locale.