Con il parere del 9 luglio scorso il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha riconfermato senza eccezioni che: “Il revisore dei conti che ha già svolto due incarichi non può essere nominato una terza volta nel medesimo ente, a tal fine non rileva se gli incarichi siano stati consecutivi, né se il mandato sia stato inferiore al triennio e neppure il ruolo ricoperto nel collegio”
Riportiamo il testo del parere sottolineando i passaggi più rilevanti: “Con una nota inoltrata alla Direzione centrale per competenza, si chiede un parere circa la disposizione contenuta nell’articolo 235, comma 1, del testo unico 267 del 2000 che prevede che i componenti dell’organo di revisione non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. In particolare, nella nota viene chiesto se: 1) Il limite del doppio mandato sia applicabile solo agli incarichi consecutivi, 2) Detto limite si riferisca solo agli incarichi svolti durante il periodo di vigenza dell’elenco dei revisori degli enti locali ovvero per un periodo diverso, 3) I mandati da prendere in considerazione siano relativi a tutti gli incarichi svolti a prescindere dal ruolo ricoperto all’interno dell’organo collegiale, 4) Gli incarichi da prendere a riferimento siano solo quelli completi ovvero si debbano considerare anche quelli relativi a periodi inferiori al triennio. Al riguardo, giova riportare, preliminarmente, il testo del richiamato articolo 235, comma 1, primo periodo, del suddetto testo unico, come risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, il quale prevede che “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ….., e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale.” Sulla base della disposizione in esame, come si evince anche dalle modifiche apportate dal richiamato articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge n.66 del 2014, si ritiene che il revisore dei conti che abbia già svolto due incarichi presso lo stesso ente locale non possa essere nominato una terza volta revisore nel medesimo ente, non rilevando a tal fine il fatto che gli incarichi siano o meno consecutivi. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n.5976 del 3 dicembre 2014. In ordine all’applicazione del limite nel caso in cui uno dei due incarichi si sia concluso anticipatamente, si è dell’avviso che, in mancanza di una specifica previsione normativa che consenta di stabilire la soglia temporale dell’incarico di revisore entro la quale non opera il divieto di svolgimento di un terzo incarico presso il medesimo ente locale (come, invece, espressamente previsto per il mandato del sindaco dall’articolo 51 del predetto testo unico) deve ritenersi che, ai fini dell’applicazione del richiamato articolo 235, comma 1, primo periodo, l’incarico vada, comunque, considerato nel novero di quelli precedentemente svolti anche nell’ipotesi in cui vi sia stata interruzione anticipata dello stesso. Una diversa interpretazione non sembrerebbe coerente con il dettato normativo, laddove si dovesse ritenere di considerare ai fini del divieto di svolgimento del terzo incarico solo gli incarichi di durata triennale e quelli svolti solo in un determinato periodo, né risponderebbe ad alcun criterio di certezza giuridica l’individuazione di un’eventuale soglia di durata dell’incarico e di un periodo di riferimento da computare ai medesimi fini. Infine, laddove la disposizione in oggetto fa riferimento ai “componenti” dell’organo di revisione è da intendersi riferita indistintamente ai tre revisori non rilevando se nel passato lo stesso soggetto abbia rivestito o meno la carica di Presidente, in quanto, la ratio della norma nel prescrivere una turnazione di professionisti nello svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è tesa a garantire l’autonomia, la terzietà e l’indipendenza del ruolo di chi è chiamato a fare il controllore in una funzione così importante e delicata.”