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Revisione PEF Arera e ricadute sulla governance delle società partecipate operanti nel settore rifiuti

Il dibattito che si sta sviluppando sulla possibilità di adeguare i PEF TARI dei gestori del servizio di igiene ambientale alle mutate condizioni del contesto economico in cui gli stessi operano, trova un particolare ambito di criticità nei casi in cui il gestore sia anche partecipato dal Comune cui viene prestato il servizio.

Un’eventuale gestione deficitaria per l’impossibilità di rivedere i corrispettivi, determinerebbe importanti ripercussioni sul rapporto di governance tra ente e partecipata:

  • A fronte di perdite di esercizio vi è l’obbligo, da parte dell’ente socio, di accantonare fondi a bilancio, che potrebbero essere svincolati solo quando il risultato negativo venisse assorbito dalla società (art. 21 D. Lgs. 175/2016);
  • La gestione deficitaria del servizio di igiene ambientale potrebbe determinare l’emergere di una situazione di crisi aziendale, con il conseguente obbligo, da parte degli amministratori della società partecipata, di segnalazione all’ente e di adozione di provvedimenti di risanamento, che risulterebbero particolarmente complessi da predisporre laddove la situazione dei costi risultasse incomprimibile (art. 14 D. Lgs. 175/2016);
  • Con l’entrata in vigore del Decreto di riordino dei servizi pubblici locali a rilevanza economica viene richiesto, agli enti titolari degli stessi, di effettuare una ricognizione annuale sul concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto (art. 30 D. Lgs. 201/2022); una situazione deficitaria del servizio di igiene ambientale dovuta all’impossibilità di adeguare i corrispettivi risulterebbe difficile da motivare ed estenderebbe le responsabilità in capo all’ente socio.

Al fine di prevenire le ripercussioni descritte, sarebbe ragionevole riconoscere il manifestarsi delle circostanze straordinarie che pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del PEF, con conseguente priorità di revisione già a partire dall’anno in corso al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione del servizio. Un intervento straordinario di questo tipo non potrebbe ovviamente basarsi su un adeguamento automatico del corrispettivo all’indice di inflazione ma dovrebbe dimostrare, da parte del gestore, l’incomprimibilità di specifici costi, il loro impatto sul profilo economico del servizio ed individuare una soglia di adeguamento essenziale per conseguire l’equilibrio e gli obiettivi di gestione. La società partecipata dovrebbe pertanto rendersi disponibile, per quanto di propria competenza, alla revisione del PEF, al fine di consentire all’ente la possibilità sia di proporre istanza ad ARERA e sia poi di ammettere i maggiori costi all’interno dei propri PEF unitari in modo da poter introitare sufficiente TARI per permettere un’adeguata copertura dei costi.

Vi sono numerosi motivi per valutare di intervenire con una revisione del PEF 2023, analizzando ogni circostanza dovesse rischiare di mettere a repentaglio l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Tratteremo approfonditamente questi argomenti nel webinar di giovedì 23 marzo: cliccando qui potrete scaricare la locandina ed il modulo di iscrizione per partecipare.

Tags: MTR-2, PEF, Servizio igiene ambientale