Con deliberazione n. 52/2020 VSGO, la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, ha approvato il referto relativo alla Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie degli enti locali appartenenti alla regione.
Il documento analizza gli esiti delle revisioni poste in essere in ottemperanza alle previsioni dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), che richiedevano di effettuare (entro il 30 settembre 2017), con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che avrebbero dovuto essere alienate.
I magistrati contabili, a seguito della ricognizione effettuata sui provvedimenti adottati dalle amministrazioni toscane, evidenziano come “gli esiti dell’operazione di revisione straordinaria imposta dal legislatore delegato sembrino mostrare come le finalità sottese all’operazione medesima – la cui natura straordinaria e la cui connessione temporale e funzionale con il riordino della disciplina operata dal Testo Unico palesano essere il conseguimento di una significativa riduzione della nutrita platea delle partecipazioni societarie e la riduzione delle medesime a quelle sole realmente indispensabili per il perseguimento degli interessi e delle esigenze delle comunità amministrate (secondo gli artt.4-5 T.U.S.P. le società, per le pp.aa. partecipanti, devono essere non semplicemente utili ma, giusta analitica motivazione, “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”), stanti anche i principi di diritto eurounitario (alla stregua dei quali il modello di gestione dei servizi pubblici a mezzo di società partecipate appare recessivo rispetto al ricorso al mercato) ed i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, costituenti ormai autentiche regulae juris (v. art.1 l. n.241 del 1990 s.m.i.; v. art.5 T.U.S.P.) – siano ben lungi dall’essere stati raggiunti”.