Con deliberazione n. 96/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto di escludere dall’ambito di operatività del divieto di incarico retribuito di cui all’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, gli incarichi conferiti ai componenti (collocati in quiescenza) dei Collegi consultivi tecnici previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
Ciò in quanto gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al disposto legislativo di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012. Questi ultimi, infatti, non rivestono carattere obbligatorio e non hanno ex lege valenza negoziale dispositiva, differentemente dagli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico, i quali, invece, possono assurgere a lodo arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie.