Riportiamo di seguito tre interessanti sentenze recentemente emanate dalle giurisdizioni di merito e dalla Cassazione rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IMU.
Con la sent. 577/3/2022, la CTR Lombardia ha stabilito che le rendite catastali attribuite in rettifica a seguito di errato classamento effettuato dal contribuente, hanno effetto, ai fini IMU, solo dalla data di notifica delle stesse e non anche per gli anni precedenti. La vicenda traeva origine dall’emissione di un avviso di accertamento nel quale il Comune aveva considerato retroattivamente il classamento e la rendita catastale rettificati a seguito di instaurazione, presso l’Agenzia del Territorio, del procedimento di regolarizzazione catastale ex art. 1 co. 336 ss. L. 311/2014 in forza del quale l’Ente locale ha il potere di ottenere una variazione nei casi in cui ritenga che le informazioni catastali registrate dal contribuente non siano conformi alla effettiva situazione degli immobili.
Con la sent. 591/02/2022, la CTP di Latina ha statuito che la sentenza con la quale viene rideterminata o annullata una rendita catastale vincola il Comune a tenerne conto e pertanto a non applicare le informazioni catastali corrette dai giudici, data l’immediata efficacia esecutiva della sentenza anche nelle more dell’impugnazione. L’utilizzo delle rendite stabilite in sede contenziosa quindi può essere richiesto immediatamente dal contribuente in luogo di quelle adottate dall’ufficio, stante l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 156/2013 recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Solo per le controversie precedenti al 1° gennaio 2016 (giorno di entrata in vigore del decreto citato), al fine di applicare le rendite stabilite dai giudici, sarà necessario attendere il passaggio in giudicato.
Su quest’ultimo aspetto, con l’ord. 18637/2022, la Cassazione ha precisato che il passaggio in giudicato della sentenza che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile perché, solo a seguito di accertamento giudiziale definitivo, la pronuncia indica l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione del tributo (nel caso di specie, si trattava ancora di ICI, dunque precedente al 2016) fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, posto che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda.