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Regime assunzionale proprio dei Comuni che si collocano nella cd “fascia intermedia”

Con deliberazione n. 24/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha dato riscontro ad una richiesta di parere volta a conoscere le corrette modalità di applicazione della normativa recata dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (convertito in legge n. 59/2019) e dal relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 con specifico riferimento a quei comuni che, come quello istante, si collocano nella cd “fascia intermedia”, vale a dire di quegli enti che hanno registrato, utilizzando i parametri di calcolo previsti dalla surriferita normativa, un rapporto compreso tra i due valori soglia – quello di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, e quello dei “Valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale”, di cui alla Tabella 3, dell’art. 6, del suindicato D.M. 17 marzo 2020 – per i quali, al comma 3 del medesimo art. 6 cit. è stato chiarito che: “…non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato…”.

I quesiti posti dal Comune istante miravano in particolare ad ottenere un chiarimento su quale sia il “…rapporto…” di riferimento (di cui al D.M. e alla Circolare de qua) da considerare come spesa massima non superabile al fine di procedere, nel 2021, ad un’assunzione per turn over al 100% (essendo cessato un’unità di personale nel 2020) e precisamente: 1) quello calcolato ai sensi dell’art. 2 del suddetto Decreto Ministeriale, ovvero, 2) quello riferito “…al medesimo rapporto (spese di personale/entrate correnti al netto del FCDE) calcolato però sul solo esercizio finanziario 2019 – ultimo rendiconto approvato…”.

Inoltre, è stato chiesto ai Giudici se il Comune, “…dopo l’approvazione del rendiconto 2020 e, quindi, con un nuovo rapporto…”, possa o debba riaggiornare il proprio regime assunzionale 2021 secondo quanto previsto dal D.M. e dalla circolare attuativa n. 1374/2020.

Orbene, a giudizio della Sezione deve escludersi, per un verso, che il legislatore abbia inteso dare autonomo rilievo al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti (di competenza), quindi, calcolandolo soltanto sulle risultanze dell’ultimo rendiconto approvato (così come sembra ipotizzare il comune), e dall’altro, che gli enti appartenenti a siffatta categoria possano alterare in senso peggiorativo il rapporto su cui si sono attestati, ai sensi della tabella 1, rispetto a quello corrispondente (quindi calcolato ai sensi dell’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2020 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale) all’ultimo rendiconto approvato.

Tale interpretazione, afferma il Collegio, appare anche coerente, sotto il profilo sistematico, con il diverso regime di favor riservato a gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2020 “… si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 dell’art. 4 del DM, i quali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’articolo 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica…” (cfr. art. 4, comma 2 del Decreto ministeriale).

Ciò sta a significare che gli unici enti a cui è consentito aumentare le spese di personale rispetto a quelle registrate nell’ultimo rendiconto approvato – modificando in senso peggiorativo la soglia originaria sulla quale si sono già attestati in sede di prima applicazione – sono quelli che si sono attestati su un valore soglia “virtuoso” (inferiore rispetto a quello di cui alla Tabella 1) e, comunque, tale spesa complessiva -sempre in rapporto alle entrate correnti dell’ultimo triennio, ex art. 2 del Decreto ministeriale – non può superare il valore soglia di cui alla medesima Tabella 1.

Inoltre, in linea con quanto già evincibile dalle suddette considerazioni e specificato dalla giurisprudenza del controllo nelle proprie deliberazioni, evidenzia il Collegio che tale diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale degli enti, ha la finalità di sollecitare la capacità di riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali, in quanto definisce un parametro finanziario “ …di flusso, a carattere flessibile…” che dovrà essere aggiornato ogni anno sulla base dei dati dell’ultimo rendiconto approvato da considerare.

A tal proposito, e in risposta al quesito n. 3, si rinvia a quanto sostenuto nella deliberazione n. 55/2020 della Sezione di controllo della Sezione Emilia-Romagna secondo cui: “…Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall’“ultimo rendiconto della gestione approvato” – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell’ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l’ente procede all’assunzione…”.

Con riferimento, poi, alla possibilità prospettata dal comune istante di non riuscire “…a garantire un rapporto percentuale più basso rispetto a quello di riferimento…”, nonostante l’avvenuta assunzione (o avviata assunzione), si specifica che la possibilità di “rientrare” nel predetto rapporto, pure suggerita nella richiesta di parere, non è contemplata per i comuni che si collocano nella cd. “fascia intermedia”; invero, tale evenienza risulta prevista soltanto per i comuni con un’elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate, di cui all’art. 6, comma 1 del Decreto ministeriale (“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.”).

Infine, in relazione alla possibilità di utilizzare, ai fini del turn over, l’istituto della mobilità ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, anziché una nuova assunzione, la Sezione ha rinviato al contenuto della propria precedente deliberazione n. 74/2020 secondo cui: “…Nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, tuttavia, la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione…” (nello stesso senso, anche, Sezione reg. contr. Umbria – parere n. 117/2020). Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 3 marzo 2020).

Tags: Assunzioni di personale, Limiti di spesa