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Reggenze/supplenze a scavalco dei segretari comunali e provinciali

Con una circolare del 18 marzo 2020, l‘Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha fornito risposta alle numerose richieste di chiarimenti pervenutegli negli ultimi tempi in merito alle modalità di applicazione all’istituto della reggenza a scavalco delle recenti disposizioni adottate in materia di lavoro agile dei pubblici dipendenti.

In proposito il Ministero ha rilevato innanzitutto che, fatte salve le attività per le quali, secondo le valutazioni degli enti locali ove prestano servizio, è necessaria la loro presenza in servizio, per i segretari comunali e provinciali la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici. 

Deve ritenersi, inoltre, specifica la circolare, che la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 non abbia posto un divieto assoluto di affidare incarichi a scavalco presso sedi di segreteria territorialmente diverse rispetto a quella di titolarità. 

Il paradigma legislativo, tuttavia, impone di favorire modalità flessibili di svolgimento delle funzioni anche per i soggetti titolari degli incarichi de quibus, ivi comprese quelle inerenti alla partecipazione alle riunioni degli organi di governo dell’ente (giunta e consiglio), in modo da limitare gli spostamenti nell’ambito dei casi previsti ex lege. 

Non a caso, conclude il Ministero, l’articolo 73 del decreto-legge n. 18/2020 ha esteso anche ai comuni che non hanno mai disciplinato in passato modalità di esecuzione delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati.