Siamo ormai alle fasi conclusive dei lavori per la definizione della Certificazione degli utilizzi del “Fondone COVID” così come prevista dal Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021. Pur a ridosso della scadenza fissata per il prossimo 31 maggio sono ancora diversi i dubbi che accompagnano i comuni nella compilazione del Modello Covid 19 e nella successiva e discendente articolazione dei vincoli da registrare in avanzo di amministrazione.
Uno dei vincoli che la maggior parte degli enti si trova a dover iscrivere è quello relativo alla quota TARI derivante dal Fondone e non interamente “utilizzata” nel corso dell’anno 2020.
Il Ministero ha previsto nella Tabella 1) allegata al Decreto 1° aprile 2021 una quota pari alla perdita massima da agevolazioni Tari assegnata ad ogni comune e riportata automaticamente in detrazione nel Modello Covid 19 della certificazione presente sul portale del Pareggio di Bilancio.
Come già illustrato nella nostra news del 20 aprile scorso, la differenza tra la perdita massima attribuita dalla Tabella 1) a ciascun ente e le effettive minori entrate da agevolazioni TARI autonomamente concesse dal comune deve essere vincolata, tra i vincoli di legge, in avanzo al 31.12.2020 per poi essere, eventualmente, applicata al bilancio 2021.
E’ proprio l’utilizzo del vincolo in oggetto, così come previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato, che lo rende un vincolo “atipico”.
La destinazione del vincolo da quota TARI derivante dal Fondone è, infatti, triplice e non ricondotta al solo finanziamento di agevolazioni TARI per l’anno 2021 come moltissimi enti pensano.
Il vincolo da legge per Quota TARI da Fondone COVID può essere destinato al finanziamento di:
- agevolazioni Tari anno 2021,
- quota conguaglio TARI di cui art. 107 comma 5 D.L. 18/2020,
- interventi diversi a sostegno della popolazione e del territorio se valutati maggiormente utili dall’Amministrazione.
Troviamo puntuale conferma di queste indicazioni nelle FAQ RGS, richiamate nell’allegato A “Istruzioni generali” al citato Decreto 1° aprile 2021 e precisamente nella Faq 11 e nella Faq 36 che riportiamo di seguito.
Faq 11 “Vorrei avere delucidazioni in merito alla compilazione del Modello di certificazione “Covid-19” con riferimento alla Tari. Il comune che rappresento ha ricevuto il contributo per le funzioni degli enti locali, il cosiddetto “fondone”, previsto dall’art. 106 del DL 34/2020 e dall’art. 39 del DL 104/2020 convertiti in legge con modificazioni ed integrazioni, e si vede riconosciuto, all’i nterno del richiamato contributo, un importo quale perdita stimata del gettito Tari. ’importo relativo alla Tari è pari all’importo stabilito dalla Tabella 1 dell’Allegato 3 al D.M. 3 novembre 2020, n. 212342. In sede di certificazione “Covid-19”, prevista dal citato D.M. si dovrà, quindi, certificare le effettive minori entrate e maggiori/minori spese, al netto dell’importo Tari già riconosciuto? È necessario porre il vincolo nell’avanzo di amministrazione 2020, in caso di non utilizzo della richiamata quota Tari nel corso del 2020?”
R. “Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l’inserimento da parte dell’ente di alcun dato all’interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l’Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all’emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all’interno della certificazione una stima della perdita pari all’importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell’Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di evitare duplicazioni di ristori, si raccomanda, inoltre, di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l’utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall’ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022. Si precisa che i chiarimenti di cui alla presente FAQ valgono anche, nel caso di province e città metropolitane, per la quota TEFA di cui alla Tabella 2 dell’allegato 3 del D.M. 3 novembre 2020, n. 212342.
Faq 36 “È possibile utilizzare le risorse del fondo di cui all’art. 106 del Dl n. 34 del 2020 e all’art. 39 del Dl n. 104 del 2020 per finanziare il conguaglio Tari PEF 2020 di cui all’art. 107, comma 5 del Dl n. 18 del 2020”
R. “Si ritiene possibile l’utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un’agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).”