Il Decreto “Sostegni bis” ha previsto all’art. 6 “Agevolazioni TARI” l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle agevolazioni TARI da riconoscere alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.
Il fondo è finanziato per 600 milioni di euro e la ripartizione tra i comuni interessati sarà definita con apposito Decreto Interno/Mef entro il 24 giugno prossimo.
In attesa dell’anticipazione delle singole quote di competenza ciascun comune può quantificare le somme che gli verranno riconosciute sulla base di una proporzione rispetto alla quota massima di perdita da agevolazioni Tari prevista dal Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021.
Per l’anno 2020 il totale delle risorse stanziate dallo Stato per agevolazioni TARI è stato pari ad euro 1.020.601.633 così distinte:
– Utenze domestiche, 26% del fondo, euro 265.404.439
– Utenze non domestiche, 74% del fondo, euro 755.197.193
Le singole quote attribuite ai comuni sono state pubblicate con la Tabella 1 allegata al citato decreto 1° aprile e sono state portate in automatica detrazione dal modello di Certificazione del Fondone COVID.
Per il 2021 il meccanismo cambia. Il Fondo agevolazioni TARI è distinto rispetto al Fondone COVID e soprattutto è destinato esclusivamente alle agevolazioni per le utenze non domestiche.
La proporzione indicata al comma 2 dell’art. 6 fa riferimento alla sola quota di agevolazione massima riconducibile alle UND di cui all’Allegato 3 del Decreto 1° aprile 2021, determinando, pertanto, una percentuale pari al 79,44% (600.000.000/755.197.193) rispetto alla quota che ogni ente si è trovato automaticamente attribuita lo scorso anno in Tabella 1) per le utenze non domestiche.
I Comuni potranno perciò concedere agevolazioni TARI sia UD che UND per un massimo pari alla quota, eventuale, di avanzo vincolato da Fondone -Quota TARI che deriva dal 2020 in aggiunta alle agevolazioni TARI esclusivamente per UND per un massimo pari al 79,44% del valore presente in Tabella 1) per le utenze non domestiche.