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Quali sono i presupposti oggettivi per il conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 110 del TUEL?

In modo abbastanza sorprendente, con sentenza n. 2547 del 17 novembre 2021, il Tar della Lombardia ha ritenuto possibile procedere al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, primo comma, del TUEL, anche senza che l’amministrazione abbia preliminarmente provveduto a verificare l’esistenza di professionalità interne idonee a ricoprire l’incarico, stante l’inapplicabilità alla fattispecie in esame della previsione di cui all’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001.

Il Tar ha infatti ricordato che l’ultimo periodo dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267 prevede che, «Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico». Secondo i Giudici, dunque, è la stessa norma ad imporre che gli incarichi di cui si discute vengano conferiti previa selezione pubblica, a cui ovviamente può partecipare anche il personale interno che ne abbia i requisiti. La disposizione si pone cioè in linea con i precetti costituzionali ricavabili dall’art. 97 Cost. che, per l’accesso al pubblico impiego, danno preferenza alle procedure concorsuali e comunque alle procedure che, sebbene non strettamente concorsuali, meglio garantiscano scelte trasparenti, imparziali ed effettivamente orientate al buon andamento.

Orbene, tralasciando la questione dell’ampiezza di tale ricognizione interna (circoscritta soltanto ai ruoli dirigenziali o estesa anche ai funzionari direttivi della categoria D), pare difficilmente sostenibile che l’amministrazione, in caso di vacanza di incarichi dirigenziali, possa dar corso alle procedure selettive in questione in assenza di una preventiva fase di ricognizione delle professionalità interne (si v. la sentenza del Tar Lazio n. 2479 del 1° marzo 2021).

Appare infatti doveroso ricordare che in base al comma 6-ter dell’art. 19 del D.lgs. 165/2001, “Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2”. La norma citata, quindi, impone l’immediata e diretta applicazione delle disposizioni in esame a tutte le pubbliche amministrazioni elencate dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, tra le quali si annoverano anche gli enti locali.

Tags: Assunzioni di personale, Incarichi dirigenziali