È stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministero dell’Interno (decreto del 21 ottobre 2020) che detta una nuova disciplina sulle convenzioni di segreteria in attuazione dell’articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Sulla base di tale provvedimento, la classe di segreteria delle nuove convenzioni stipulate a far data dall’entrata in vigore del provvedimento stesso verrà determinata avendo riguardo non più alla popolazione del solo ente che ha disposto la nomina, bensì alla “somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati” ed il trattamento economico spettante al segretario comunale verrà rideterminato di conseguenza.
Al fine, poi, di assicurare che lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario avvenga con modalità tali da garantire il rispetto del principio costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa, evitando che un numero eccessivo di enti convenzionati possa compromettere lo svolgimento dei relativi compiti, il decreto stabilisce un numero massimo di amministrazioni (cinque) che possono partecipare alla stessa convenzione.
Al fine di assicurare uniformità di comportamento ed univocità dei conseguenti rapporti giuridici, si prevede altresì che la nomina del segretario debba essere effettuata dal rappresentante dell’ente, sindaco o presidente della provincia, avente la più elevata classificazione e, a parità di classificazione, avente la maggiore popolazione; tale ente diventa così il c.d. capofila della convenzione.
Il decreto attribuisce inoltre all’ente capofila il compito di applicare, per conto di tutti gli altri enti convenzionati, gli istituti giuridici ed economici previsti dall’ordinamento in relazione allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario, salvo rimborso delle rispettive quote da parte degli altri enti partecipanti.
Come già segnalato in precedenza, infine, il decreto in esame introduce una rilevante modifica alla vigente disciplina limitativa delle assunzioni di personale a tempo indeterminato finalizzata a porre rimedio a talune problematiche emerse in sede applicativa.
Si prevede infatti che, “Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”.
Il provvedimento è in vigore da oggi.