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Pubblicato il Quaderno Anci sulle nuove regole per assunzioni e concorsi in Comuni e Città

Lo scorso 14 luglio è entrato in vigore il nuovo Regolamento per l’accesso all’impiego (DPR 82/2023) che ha profondamente innovato la disciplina previgente (DPR 487/1994). Tra le principali novità, vi è sicuramente l’abrogazione, tra le modalità di accesso alla pubblica amministrazione, del concorso per soli titoli, né per il tempo determinato né per il tempo indeterminato, nonché la previsione della verifica del possesso dei requisiti non solo alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso, ma anche all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Inoltre, per l’ammissione a particolari profili professionali, di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.

Al fine di supportare gli enti locali nella necessaria attività di adeguamento alla nuova disciplina, l’Anci ha realizzato un nuovo Quaderno, dal titolo “La nuove regole per le assunzioni e lo svolgimento dei concorsi nei Comuni e nelle Città metropolitane”, con cui si fornisce ad operatori ed amministratori locali un quadro sintetico e pratico delle ultime novità normative in materia di assunzioni e un modello di Regolamento per l’accesso all’impiego adeguato al citato DPR 82/2023.

Secondo l’Associazione, “il primo elemento di cui tener conto è dato dal maggior grado di cogenza del nuovo testo rispetto al DPR previgente per le autonomie locali: stabilisce, infatti, l’articolo 18-bis che Regioni ed Enti locali “si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell’articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”. La formulazione è differente rispetto a quella del 1994, nella quale si parlava genericamente di “norma di indirizzo” per gli enti locali territoriali, e non per tutti gli articoli ma solo per alcuni di essi.
Oggi, l’indicativo presente “si conformano” lascia intendere ben pochi spazi di manovra nella regolamentazione da parte delle singole amministrazioni: la disciplina approvata dagli enti non potrà porsi in contrapposizione con il DPR n. 487/1994 riformulato, potendo soltanto limitarsi a prevedere ulteriori elementi di dettaglio.
Per questo motivo, è da ritenere che, in via d’urgenza, possano essere espletati concorsi pubblici nelle more della revisione regolamentare, a condizione ovviamente che i bandi di selezione siano tracciati in modo del tutto coerente con il Decreto in esame. Resta comunque fermo, nel più breve tempo possibile, l’obbligo di aggiornare la disciplina interna sull’accesso agli impieghi valevole in ciascuna amministrazione
”.

Per quanto riguarda, invece, la questione della formazione e dell’utilizzo delle graduatorie concorsuali, l’Anci ricorda la correzione introdotta dall’art. 28-ter del D.L. n. 75/2023, con il quale sono state superate gran parte delle difficoltà derivanti dall’entrata in vigore del D.L. n. 44/2023 (come convertito dalla L. n. 74/2023), in particolare, gli enti di dimensioni piccole e medie.
Con la modifica approvata, infatti, il limite del 20% non si applica:
– ai concorsi banditi per il reclutamento del personale educativo e scolastico impiegato nei servizi gestiti direttamente dai Comuni e dalle Unioni di Comuni;
– a tutte le procedure concorsuali bandite dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità;
– a tutti i concorsi banditi dai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
– a tutti i concorsi banditi per assunzioni a tempo determinato.

Riguardo alla decorrenza temporale, poi, viene opportunamente ricordato che il comma 2 dell’articolo 28-ter specifica che i limiti, numerico e di scorrimento, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente
all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 75/2023.

Il presente quaderno contiene infine un importante chiarimento in merito alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, affermando che la nuova disciplina normativa sembrerebbe escludere la possibilità di prevedere prove scritte a distanza, con strumenti informatici in possesso del candidato.