Si arricchisce di nuove pronunce la sezione “Pareri e note circolari” del sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, questa volta arricchite anche da una utile massima di approfondimento.
Riportiamo di seguito quelle di maggior interesse per gli enti locali.
Operatività dei limiti al conferimento degli incarichi per il personale in quiescenza presso enti privati di previdenza
Le previsioni di cui all’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 si applicano anche ai professionisti collocati in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria. Infatti, nel delineare il suo ambito di applicazione, la norma si riferisce alla categoria dei “lavoratori” ricomprendendo sia dipendenti sia autonomi a prescindere dall’attività lavorativa svolta.
A tali soggetti possono essere attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità.
Limiti all’ammissibilità dei rimborsi spese nell’ambito di incarichi conferiti a soggetti in quiescenza
I rimborsi spese a soggetti in quiescenza per l’adempimento di un incarico gratuito devono essere corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata ed essere adeguatamente rendicontati. Per le spese relative allo spostamento del soggetto incaricato dal domicilio alla sede dell’ente, l’amministrazione deve valutarne l’ammissibilità ed i limiti, anche in relazione alla frequenza degli spostamenti, alla distanza percorsa e alla possibilità di usufruire di mezzi di trasporto pubblico.
Sono ammesse spese per l’espletamento di missioni autorizzate dall’ente purché strettamente connesse allo svolgimento dell’incarico.
I limiti alla fruizione del congedo parentale ad ore
La fruizione del congedo parentale ad ore è incompatibile con quella di altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001). Il congedo è, invece, compatibile con permessi o riposi disciplinati da altre fonti, quando vengono fruiti in modalità oraria.
La monetizzazione delle ferie non godute solo in casi limitati
La ratio dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è tesa ad escludere dalla portata applicativa del divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.