È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 16 settembre 2021, n. 126 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
Nel provvedimento, che conferma lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021 (art. 1), sono confermate e introdotte numerose misure volte a contrastare la diffusione della pandemia.
Tra le altre previsioni, si ricorda che, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 9).
Ha invece cessato definitivamente di produrre effetti il 30 giugno 2021 quell’altra norma transitoria (contenuta sempre nell’art. 26 del D.L. 18/2020) che riconosceva, a determinate condizioni, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero.