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Prossimi adempimenti TARI 2025: valutazioni su PEF e tariffe

Messa alle spalle la scadenza per la dichiarazione CSEA (ma non le pesanti incertezze relative al riversamento delle quote perequative su cui abbiamo scritto qui) è già ora di programmare le prossime attività in ambito TARI per l’anno 2025. In particolare il maggiore interrogativo è relativo alla necessità di provvedere o meno alla revisione infra-periodo (facoltativa) del PEF 2024-2025 per l’annualità in corso. Entro il 30 aprile dovranno essere in ogni caso approvate le nuove tariffe TARI, anche nel caso in cui non si provveda ad una ricognizione del Piano.

L’Autorità prevede infatti la facoltà per gli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo del PEF precedentemente trasmesso; a tal proposito gli articoli 8.5 e 8.6 della delibera 363/2021 disciplinano quanto segue:

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l’Autorità valuta l’istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio”.

A ns avviso, sebbene il MTR-2 introduca una pianificazione economico-finanziaria pluriennale, è comunque opportuno, anche nell’annualità 2025 (come già peraltro fatto nel 2023), procedere con l’analisi degli obiettivi precedentemente fissati all’interno del PEF. Qualora gli importi stabiliti per l’anno in corso (2025) siano corrispondenti al fabbisogno economico/finanziario dell’ente, si potrà certamente evitare l’attivazione di una revisione infra-periodo del PEF deliberato nell’anno 2024.

Ci sono circostanze in base alle quali è più probabile dover rimettere mano al PEF 2024-2025 già approvato:

1) qualora si presuma di dover inserire di costi previsionali per l’anno di riferimento (2025) che non erano stati inseriti nel 2024: essi si rendono necessari per esempio a seguito di variazioni del servizio o di scostamenti rilevanti rispetto ai costi sostenuti nell’annualità presa a riferimento (2022) opportunamente adeguata all’indice inflattivo (esempio un passaggio di raccolta al sistema porta a porta dal 2025 anziché stradale comporterà con ogni probabilità una discontinuità con i costi esplicitati per le annualità precedenti);

2) nel caso in cui il gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti e/o spazzamento stradale sia subentrato nella gestione del servizio nell’anno 2024 o a fine 2023 e in sede di predisposizione del PEF 2024-2025 siano stati utilizzati i dati di gara, previsionali e coincidenti alle migliori stime disponibili: l’eventuale disponibilità di un consuntivo 2024 da parte della Società potrebbe consentire oggi l’inserimento di costi certi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno passato, sicuramente più in linea con il costo connesso all’eventuale nuovo affidamento, da cui potrebbero emergere differenze significative;

3) nel caso in cui sia in corso il subentro di un nuovo gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti e/o spazzamento stradale dal 2025 si potrebbe predisporre un Piano finanziario tenendo in considerazione l’effettiva previsione dei costi che il Comune dovrà sostenere per la remunerazione del nuovo servizio erogato; diversamente l’ente rischierebbe di riscuotere la tariffa per l’anno 2025 sulla base dei costi esposti da un gestore diverso da quello effettivamente operativo nell’anno di riferimento, con ogni probabilità decisamente differenti rispetto al fabbisogno effettivo.

Alla luce di quanto detto sopra, dal momento che l’articolo 8.5 sopra richiamato prevede la revisione infra periodo solo nel caso di “circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano”, si rende più che opportuna una valutazione sulla reale necessità di un aggiornamento del PEF per l’anno 2025.

Naturalmente rivestono un ruolo chiave nell’analisi sopra indicata anche le eventuali richieste di adeguamento contrattuale pervenute nelle ultime settimane dal Gestore, le quali dovrebbero essere correlate ad una revisione complessiva dell’affidamento sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 385/2023/R/rif con cui è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani. L’adeguamento del contratto diviene occasione strategica per gli enti di governare il rapporto di servizio con il gestore affidatario, evitando che tale adempimento si traduca in un automatica pretesa di riconoscimento di corrispettivi derivanti dalla mera applicazione dei metodi tariffari che si succederanno nel tempo (qui l’approfondimento dedicato).

Dei temi sopra accennati e delle prossime scadenze TARI/ARERA che attendono i Comuni tratteremo nel corso di un webinar dedicato che organizzeremo in data lunedì 17 febbraio, di cui pubblicheremo a giorni locandina e modulo di iscrizione.

Tags: Contratto di servizio, PEF, TARI, Tariffe