Si è svolto ieri, 18 novembre, il settimo incontro tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali del Comparto delle Funzioni Locali per il rinnovo contrattuale del triennio 2022/2024.
L’Agenzia ha illustrato per la prima volta il prospetto completo con la ripartizione degli aumenti tra la componente destinata al tabellare e quella destinata al salario accessorio, nonché la sua ripartizione tra le diverse aree professionali.
Nello specifico si tratta di 136 euro lordi medi mensili per dipendente che verrebbero ripartiti destinandone il 94%, pari a 122 euro lordi medi mensili, all’aumento del tabellare e il restante 6%, pari a 8 euro medi mensili, al fondo per il salario accessorio. Ripartendo le somme tra le diverse aree, i tabellari d’ingresso di ciascuna area aumenterebbero degli importi riportati di seguito:
Area Funzionari ed EQ euro 141,50 per 13 mensilità
Area Istruttori euro 130,41 per 13 mensilità
Area Operatori Esperti euro 116,03 per 13 mensilità
Area Operatori euro 111,45 per 13 mensilità
Per quanto riguarda il salario accessorio, invece, oltre agli 8 euro previsti per l’incremento della parte stabile del Fondo, gli enti potranno stanziare un’ulteriore somma nella parte variabile (pari al massimo allo 0,22% del monte salari 2021) nel caso in venga approvato l’attuale testo della legge di bilancio 2025.
Diverse, poi, le novità che interessano la parte normativa. Tra le più significative segnaliamo:
– l’inserimento tra le materie oggetto di confronto del monitoraggio delle politiche di age management;
– l’inclusione delle ore di permesso per la partecipazione alle assemblee sindacali tra quelle utili alla quantificazione della durata della prestazione ai fini dell’erogazione del buono pasto, anche se solo nei limiti di tre ore per ciascuna assemblea;
– la proroga del termine ultimo per l’effettuazione delle progressioni verticali “in deroga” al 31/12/2026;
– la possibilità di incrementare le risorse destinate al finanziamento del salario accessorio delle EQ con i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente;
– la precisazione che i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita, comportanti incapacità lavorativa, possono essere certificati anche dal medico di medicina generale;
– lo svolgimento della contrattazione integrativa sui criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto nonché sull’individuazione dei casi in cui è possibile estendere la durata delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto (in particolare, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazioni di gravità ai sensi della L. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal D.Lgs. 151/2001).