L’art. 99 D.L. “Agosto” sposta ulteriormente i termini per la riscossione coattiva, modificando il termine previsto all’art. 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020 al 15 ottobre (nella prima stesura del decreto era stato fissato al 31 maggio, poi modificato in 31 agosto in forza della modifica intervenuta ai sensi dell’art. 154 D.L. n. 34/2020).
Tenuto conto che il medesimo art. 68 D.L. n. 18/2020 stabilisce che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ne deriva che i Comuni dovranno attendere anche fino al 15 novembre per poter ricevere il tributo oggetto di un avviso di accertamento emesso e notificato anche prima del periodo di sospensione (ad es. per un accertamento notificato nel mese di febbraio, la cui scadenza – 60 giorni – cadeva nelle more della sospensione) o per poter procedere con l’attività di riscossione coattiva, e ciò con non poche conseguenze in termini di importi riscossi nel corso dell’anno.
In ogni caso, tenuto conto di quanto chiarito dal MEF nella Risoluzione n. 6/DF del 15/06/2020, non è impedito ai Comuni di notificare, durante il periodo di sospensione, nuovi avvisi di accertamento. L’attività di controllo può dunque proseguire sebbene i versamenti saranno sospesi fino al 15 ottobre ed effettuabili entro il mese successivo.
Per approfondire questo ed altri aspetti riguardanti i tributi locali a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. “Agosto”, si rinvia all’approfondimento n. 16.