Come noto, la giurisprudenza amministrativa prevalente ritiene possibile sottoporre i candidati delle procedure verticali speciali (in deroga) ad un colloquio per la valutazione delle competenze acquisite nell’area di provenienza (si vedano in tal senso la sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 1620 dell’11 marzo 2024 e quella TAR Puglia, Sez. I, n. 538 del 30 aprile 2024).
Tale opzione, del resto, è già stata avallata anche dall’Aran nel parere Prot. n. 5318 del 10 luglio 2023.
Il dubbio che molti enti si pongono, però, è se questo colloquio possa svolgersi anche in modalità tecnico-pratica, anziché meramente motivazionale.
A questo interrogativo ha fornito implicitamente risposta la recente sentenza del TAR Lazio n. 18764 del 25 ottobre 2024, nella quale si afferma che la scelta di sottoporre i candidati ad un colloquio di natura tecnico-pratica, anziché motivazionale, non appare irragionevole, ove si consideri, fra l’altro, che il colloquio tecnico-pratico (rispetto a quello motivazionale) è più aderente alla necessità di valorizzare i requisiti di “esperienza” maturati (come previsto dall’art.52, co.1 bis D.Lgs.n.165/2001 e dall’art.13, co.6-7 ccnl enti locali), in relazione al profilo professionale interessato, consentendo un apprezzamento, caso per caso e in concreto, delle capacità del candidato.
L’importante è che l’amministrazione definisca in via preventiva dei criteri di dettaglio per la valutazione dei colloqui.
Da questo punto di vista, precisa tuttavia il TAR capitolino, non è irragionevole prevedere che, ad un identico giudizio complessivo, corrisponda una pluralità (invero limitata) di punteggi numerici differenziati. La previsione di punteggi numerici contenuti nel medesimo range di giudizio consente infatti di differenziare meglio la performance dei candidati, che pure, in senso generale, si collocano nel medesimo giudizio complessivo. In tal senso, poi, occorre rammentare che il punteggio numerico, nelle procedure concorsuali, cui (ai limitati fini di cui trattasi) possono reputarsi assimilate le progressioni interne extra-area, costituisce in re ipsa motivazione congrua della valutazione compiuta, sempreché (come nella fattispecie) siano stati previamente elaborati i criteri di massima dalla Commissione (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 9.4.2024, n.3235).