È illegittimo non valutare nell’ambito di una procedura comparativa interna per il passaggio ad una categoria superiore (dalla C alla D) la positiva valutazione della performance individuale conseguita in passato da una dipendente nella stessa categoria di destinazione della progressione di carriera.
È quanto affermato dal TAR del Lazio (sezione staccata di Latina) nella sentenza n. 430 del 12 giugno 2024.
Invero, precisano i Giudici, la norma statale dettata dall’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 156/2001 prevede che “le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti”, senza anche qui porre alcun limite alla categoria di provenienza”.
Limite che se applicato rispetto al possesso di una categoria pari a quella messa a concorso, come nel caso in esame, condurrebbe ad una conseguenza aberrante: la mancata valutazione del servizio svolto in un ruolo/categoria pari a quella messa a concorso e superiore rispetto a quella nella quale si è voluto, in contrasto con la norma regolamentare e soprattutto con quella statale, circoscrivere tale valutazione.
Non vi è alcuna ragione di ordine logico – giuridico che possa tollerare un’applicazione pedissequa della norma del bando che, laddove ritiene valutabili solo i servizi svolti nella categoria C, non può che essere interpretata nel senso che non possono essere valutati i servizi svolti nelle categorie ulteriormente inferiori, giammai i servizi svolti nelle categorie ad essa superiori.
Per le stesse ragioni, il Tribunale ha poi altresì giudicato illegittima la mancata attribuzione alla dipendente di un punteggio aggiuntivo per il conferimento di tre incarichi di posizione organizzative che le avrebbero consentito di ottenere ulteriori 6 punti.
I Giudici hanno infatti evidenziato che anche se l’attività di Responsabile di Posizione organizzativa non risultava essere prevista dal bando come suscettibile di attribuzione di punteggio, in quanto non assimilabile a quella di Responsabile del Procedimento, deve ritenersi illegittima la restrizione da parte della Commissione della valutazione dei soli requisiti propri della categoria C, non ritenendo valutabili, come nella specie avvenuto, incarichi di responsabilità previsti per la categoria superiore, per i quali anzi si sarebbe dovuto prevedere semmai un punteggio finanche superiore.