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Progressioni verticali: il tetto del 30% non è suscettibile di arrotondamenti

L’articolo 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. n. 162/2019 (convertito, con modificazioni. dalla Legge n. 8/2020) regola, in chiave derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ancorché in via transitoria, un’ipotesi particolare di cc.dd. progressioni verticali, facoltizzando per il triennio 2020-2022 procedure selettive interamente riservate ai dipendenti. 

Il Comune, in base alla disciplina di che trattasi, potrà dunque attivare (trattandosi di una mera facoltà), nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 30%. Tale tetto percentuale va però considerato come massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire detta percentuale, poi, è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del PTFP.

Tali procedure, cui potranno partecipare solamente i dipendenti (appartenenti alla categoria immediatamente inferiore) in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, dovranno in ogni caso avere una natura concorsuale, nel senso di prevedere “prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti” (art. 22, comma 15, terzo periodo).

Da ultimo, nella costruzione del percorso procedurale per le progressioni verticali e, quindi, per il piano dei fabbisogni triennali di personale, l’Ente dovrà tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, nel rispetto del principio “tempus regit actum”. In particolare, dovrà rispettare la normativa vigente sui limiti della spesa del personale, nonché quella relativa alla capacità assunzionale. 

È quanto precisato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata con deliberazione n. 38/2020/PAR.