Contrariamente a quanto affermato di recente dal T.A.R. Campania nella sentenza n. 1247 del 17 febbraio 2025, il T.A.R. del Lazio ha ritenuto discriminatoria la scelta compiuta dal Comune di Roma di valorizzare maggiormente l’esperienza professionale maturata alle proprie dipendenze ai fini dell’attribuzione della progressione di carriera (si veda la sentenza n. 4036 del 24 febbraio).
Nel caso di specie, infatti, la distinzione operata nell’avviso di selezione non solo è risultata contraria al Regolamento sulle progressioni approvato dall’Ente, ma è stata altresì giudicata dal Collegio affetta da vizi di irragionevolezza manifesta.
Come sottolineano i giudici, invero, così facendo l’esperienza di chi abbia svolto funzioni nello stesso settore professionale (ad esempio, il vigile presso il Comune di Milano) viene immotivatamente discriminata rispetto a chi abbia svolto quelle funzioni presso il Comune di Roma, senza che emergano elementi idonei a sostenere che l’attività professionale nel settore della vigilanza nella città di Roma abbia delle specificità tali (in termini di funzioni operative) da giustificare un trattamento di maggiore favore, vieppiù rilevandosi che la procedura di progressione, per definizione, costituisce un procedimento che si applica solo ed esclusivamente a dipendenti della stessa Amministrazione, a qualsivoglia titolo assunti o transitati (concorso, esterno o interno, mobilità, ecc.), e che l’individuazione dei criteri, pure se prescinde dal possesso del titolo di studio normalmente necessario per l’accesso, non può contemporaneamente prescindere dalla valutazione delle professionalità acquisite, pena la violazione del canone del buon andamento ex art.97 Cost..
Il Tribunale ha invece ritenuto legittima la scelta di considerare un numero limitato di anni ai fini della valutazione della pregressa esperienza maturata nell’area di provenienza.
La sentenza ricorda infatti che né l’art.52, co.1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 né l’art. 13, co.6 del CCNL Funzioni Locali pongono vincoli al riguardo, prevedendo che la progressione tenga conto dell’esperienza effettivamente maturata e utilizzata dalle p.a.. Il co.7 dell’art. 13 del CCNL demanda poi ad apposito Regolamento, sottoscritto previo confronto con le oo.ss, la definizione dei criteri, fra cui l’esperienza maturata (rif. lett. a), con il solo limite dell’incidenza non inferiore al 20% (rilevando, oltre all’esperienza, i titoli di studio e le competenze professionali). Nella circostanza, il peso attribuito dall’avviso all’esperienza (35 punti su 100) è ben superiore al limite del 20% (pesando per oltre un terzo sul totale) e, comunque, non si ravvisano elementi di manifesta irragionevolezza che possano far ritenere che l’avviso (e il sotteso regolamento) abbia esondato dalla sfera di discrezionalità che la disciplina legislativa e quella collettiva assegnano alla p.a.. D’altra parte, precisano i giudici, se non fosse stato previsto un limite dell’incidenza assegnata al parametro dell’esperienza, ergo all’anzianità maturata, si sarebbe verificata una sproporzione a danno degli altri criteri (titolo di studio, competenze) che tanto l’art.52, co.1 bis, del D.Lgs.n.165/2001 che l’art.13, co.7, del CCNL FL prendono in considerazione e che, obiettivamente, assumono rilevanza al fine di valutare se il dipendente (quand’anche, eventualmente, sprovvisto della laurea) sia meritevole di conseguire il passaggio di area. E, ulteriormente, anche la rilevanza del titolo di studio non appare irragionevole, dal momento che, un conto è consentire ai soggetti sprovvisti di laurea di accedere alla progressione verso l’area successiva, altro sarebbe disconoscere che il titolo di studio abbia significativa rilevanza ai fini della complessiva e composita valutazione della capacità professionale del soggetto.