Nel fornire riscontro ad un quesito in merito all’incidenza delle progressioni verticali sulle facoltà assunzionali a disposizione degli enti locali, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Abruzzo ha precisato che la progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, comportando l’accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, si risolve in una ipotesi di novazione oggettiva, e perciò impone di ritenere che il budget assunzionale sia eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova posizione di inquadramento.
L’interpretazione, affermano i Giudici, è coerente con l’indirizzo di questa Corte, secondo il quale il limite individuato dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 34 del 2019: “(…) non consente all’ente di esercitare la facoltà assunzionale qualora tale scelta si traduca in un ulteriore appesantimento della spesa corrente, con conseguenti possibili ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio”, tanto che “(…) anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale dell’ente” (cfr. delib. n. 167/2021/PAR Sez. contr. Lombardia; cfr. anche n. 106/2021/PAR Sez. contr. Lombardia; n. 106/2021/PAR/ Sez. contr. Piemonte; n. 15/2021/PAR Sez. contr. Veneto).
In altre parole, laddove si verifichi assunzione di personale, come nell’ipotesi di progressione verticale, per la ragione sopra evidenziata, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale importo della retribuzione.
È quanto si legge nella deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Abruzzo n. 272/2022/PAR.
A ben vedere, tuttavia, l’interpretazione proposta in questo caso dalla Magistratura contabile non appare del tutto convincente, poiché in vigenza di una disciplina limitativa fondata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale (ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti), sembrerebbe più logico considerare a tal fine soltanto l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione (vale a dire l’effettivo incremento di spesa rispetto a quella registrata nell’ultimo rendiconto approvato).