Skip to content

PEO e requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento

Con l’ordinanza n. 26967 del 17 ottobre 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha giudicato illegittima la previsione contenuta all’interno di un bando di selezione per la progressione economica che ammetteva la partecipazione dei dipendenti che avessero maturato il requisito di anzianità biennale nella fascia F1 entro il termine per la presentazione della domanda (27.10.2010), invece che entro la data anteriore di decorrenza del nuovo inquadramento (1.1.2010).

Nel caso specifico, l’Amministrazione che ha bandito la procedura selettiva sosteneva che l’art. 18, comma 5, del CCNL per il comparto ministeri stipulato il 14.9.2007 – il quale prevede che «La permanenza nella fascia attribuita … non può essere inferiore a due anni» – dovesse essere letto in combinato disposto con l’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487 del 1994, in forza del quale i requisiti per la partecipazione a un concorso devono essere posseduti «alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso».

Ma i giudici della Corte hanno correttamente evidenziato che l’art. art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, il quale detta norme sui «Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego», come specificato nella rubrica, si applica anche ai concorsi interni finalizzati a «una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro», ma «non si applica alle selezioni tra i pubblici impiegati per le progressioni economiche orizzontali all’interno di una medesima area professionale» (Cass. n. 214/2018, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

In definitiva, precisa l’ordinanza, la chiara norma contenuta nell’art. 18, comma 5, del CCNL 14.9.2007, che richiede una «permanenza» di due anni nella fascia attribuita, non ha bisogno di essere alterata per adattarsi alla disposizione del d.P.R. n. 487 del 1994 che fissa, quale data entro la quale si devono possedere i requisiti richiesti, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Poiché il bando retrodatava la data di decorrenza della fascia superiore per i vincitori della selezione al 1.1.2010, la norma contrattuale che richiede una «permanenza» biennale in una certa fascia retributiva imponeva di retrodatare al 1.1.2010 anche la data di maturazione del biennio.