Tra le disposizioni ulteriori contenute nel cosiddetto “Decreto Liquidità” approvato la scorsa notte dal Consiglio dei ministri, si rileva l’ampliamento del periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio riferito al computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
Come già previsto dall’art. 103 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”), che viene abrogato dalla disposizione in oggetto, la sospensione non riguarda i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
L’estensione del periodo di sospensione riguarda anche i procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni, avviati precedentemente al 23 febbraio 2020 o nel corso del periodo di sospensione.