Con la recente ordinanza n. 25673 del 4 settembre 2023, la Sezione Lavoro della Cassazione ha rammentato che il ricorso al lavoro a termine somministrato è legittimo anche «per sopperire all’attività ordinaria dell’utilizzatore», ma ciò non significa che sia consentito utilizzare tale forma di lavoro agile per fare fronte all’ordinario, e non transeunte, fabbisogno di prestazioni lavorative. La destinazione dei lavoratori somministrati all’attività ordinaria del datore di lavoro (consentita), è infatti cosa ben diversa dall’utilizzazione di quei lavoratori per esigenze di lavoro ordinarie e – non temporanee, ma – continuative.
Invero, i Giudici hanno ricordato che in tutte le versioni succedutesi nel tempo dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il ricorso al contratto a termine e, più in generale, ai contratti di lavoro flessibile è consentito solo a fronte di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel senso che non possono riferirsi ad un fabbisogno ordinario.