Con deliberazione n. 94/2021/PAR, ricordate le tre fasi in cui si snoda il procedimento relativo alla corretta gestione del fondo risorse decentrate – e consistenti in stanziamento a bilancio delle risorse relative al trattamento accessorio, costituzione del fondo, sottoscrizione del contratto decentrato integrativo -, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha rammentato che solo all’esito di tale articolato procedimento, che deve concludersi non solo entro l’anno ma, auspicabilmente, nella prima parte dell’esercizio di riferimento (onde consentire l’attribuzione delle indennità fisse da destinarsi e la previsione della quota/obiettivi da liquidarsi in base ai risultati raggiunti), risulta erogabile il trattamento accessorio al personale dipendente.
Peraltro, in caso di mancata costituzione del fondo nell’esercizio di riferimento, esclusivamente le voci stabili del trattamento accessorio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione mentre tutte le risorse accessorie di natura variabile, ivi incluse quelle da “riportare a nuovo”, vanno a costituire vere e proprie economie di spesa e tornano nella disponibilità dell’ente.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione, il Peg e il Piano della performance non siano stati approvati dall’ente nell’esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengano a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell’ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare specifiche progettualità.