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Presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, ha firmato venerdì scorso una nuova circolare (la n. 3/2020) con la quale si forniscono indicazioni alle amministrazioni pubbliche per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici.

La circolare precisa che, dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. L’art. 263 del richiamato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nel testo risultante dopo le modifiche apportate in sede di conversione, consente infatti alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività (in ogni caso, viene confermato che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell’articolo 87).

La circolare precisa altresì, poi, che la stessa norma, sempre attraverso lo strumento della deroga, supera anche la previsione del comma 3 dell’articolo 87 e, quindi, non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile.

Il percorso in atto di “ripartenza” del sistema-Paese, evidenzia infine la circolare, non può prescindere dalla definizione di rigorosi percorsi che, nelle singole realtà, associno il previsto ritorno alla normalità con l’esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti.

È perciò necessario che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale.
 

Tags: Esenzione dal servizio, Lavoro agile, Sicurezza sul lavoro