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Presentazione del piano di riequilibrio: più tempo per gli amministratori neoeletti

Con la Sentenza n. 34/2021 depositata l’11 marzo scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”. 

La lettura combinata dell’art. 243-bis comma 5 e dell’art. 243-quater comma 7 conduce ad una disparità di trattamento tra l’amministrazione neoeletta che subentra a PRFP già deliberato e l’amministrazione che subentra nell’arco dei 90 gg previsti tra la deliberazione con cui si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e la presentazione del PRFP deliberato dal Consiglio Comunale e corredato dal parere dell’Organo di Revisione. 

Nel primo caso, ai sensi dell’art. 243-bis comma 5, l’amministrazione neoeletta ha facoltà di rimodulare il PRFP nei 60 gg successivi alla firma della Relazione di inizio mandato. 

Nel secondo caso, ai sensi dell’art. 243-quater comma 7, l’amministrazione neoeletta deve presentare il PRFP entro 90 gg dalla data in cui la precedente amministrazione aveva deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Termine quest’ ultimo che compromette l’ordinato svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla redazione del PRFP impedendo ai nuovi amministratori di approfondire la conoscenza della situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente e pregiudicando la definizione, realistica e sostenibile, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La pronuncia della Corte Costituzionale pone nelle stesse condizioni tutte le amministrazioni neoelette concedendo i medesimi tempi per farsi carico delle difficili situazioni ereditate e programmare un percorso di risanamento dell’ente.

Tags: Corte Costituzionale, Dissesto, Piano riequilibrio finanziario pluriennale, PRPF