Con la Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha approvato il MTR-2 per la definizione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario ai fini della determinazione delle tariffe TARI, prevedendo che il Piano finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, e che ciascun gestore proceda all’aggiornamento biennale del documento sulla base delle indicazioni che l’Autorità fornirà con successivo provvedimento.
In aggiunta all’aggiornamento biennale, l’Autorità ha previsto la facoltà per gli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo del Piano Finanziario precedentemente trasmesso:
“8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.
8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l’Autorità valuta l’istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio”.
Nell’approfondimento n. 20, disponibile cliccando qui, abbiamo analizzato le diverse motivazioni per le quali si rende opportuno nella maggioranza dei casi procedere con la predisposizione di un Piano finanziario rivisto con riferimento all’annualità 2023 che tenga conto dei numerosi cambiamenti intervenuti nel corso dell’anno che si sta chiudendo e che avranno riflessi anche nell’anno venturo. Tale eventuale revisione avrà come scadenza il 30 aprile 2023, come disciplinato dall’articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021.