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Poteri “straordinari” ai Sindaci per la riqualificazione dell’edilizia scolastica

All’interno della legge 41/2020 di conversione del DL 22/2020 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, assume particolare interesse per i Comuni, la disposizione dell’art. 7 ter rubricato “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

Nello specifico, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, fino al 31 dicembre 2020 vengono attributi poteri “straordinari” ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province, equiparabili a quelli previsti all’articolo 4, commi 2 e 3 del DL n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 (DL Sbloccacantieri) e attribuiti ai Commissari straordinari.

Sindaci e Presidenti potranno anche derogare alcune disposizioni del DL 50/2016 – Codice dei contratti pubblici:

  • i contratti d’appalto possono essere stipulati senza la necessità di rispettare alcun termine decorrente dall’efficacia dell’aggiudicazione, né obbligo del rispetto di tutti i vincoli di motivazione per la consegna d’urgenza dei lavori, anche in pendenza di ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale istanza cautelare e degli esiti dei controlli successivi (art. 32 c. 8, 9, 11, 12);
  • la stipula del contratto può avvenire anche in base alla proposta di aggiudicazione, senza attendere l’approvazione formale della stessa (art. 33 c.1);
  • per i comuni non capoluogo non è obbligatorio ricorrere alle Centrali Uniche di Committenza o ai soggetti aggregatori qualificati (art. 37);
  • il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 10 giorni (anzichè 35) dalla trasmissione del bando di gara per procedure aperte (art. 60);
  • non è obbligatorio nominare una Commissione di soli esperti nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa né utilizzare l’Albo dei Commissari ANAC (art. 77 e 78);
  • è possibile utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in deroga alle disposizioni dell’art. 95, c.3.

Sindaci e Presidenti inoltre:

  • vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata;
  • possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
  • possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate
  • anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
  • promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
Tags: Codice Appalti, Edilizia scolastica, Sindaci