Con deliberazione n. 10/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ha evidenziato che le risorse destinate al potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali che il comma 799 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) attribuisce agli Ambiti sociali territoriali (ATS) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale sono da considerare incerte nell’an e nel quantum.
Di conseguenza, la Sezione ritiene che gli atti relativi alle assunzioni di assistenti sociali effettuate dagli enti in riequilibrio finanziario con l’utilizzo dei predetti contributi debbano essere sottoposti all’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali perché abbia modo di valutare, sulla base dei poteri di controllo ad essa attribuiti, anche in visione prospettica, gli strumenti per far fronte ad eventuali sopravvenienti situazioni di squilibrio di bilancio, derivanti dal mancato introito, totale o parziale, dei contributi in parola.
La Corte conferma tuttavia che le spese finalizzate alle assunzioni di personale avente la qualifica di assistente sociale finanziate con le risorse del Fondo Povertà autorizzate con la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 797 e ss., della legge 178/2020) possono non essere computate ai fini dell’applicazione della nuova disciplina in materia di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni.
In proposito giova infatti rammentare quanto disposto dal comma 801 dell’art. 1 della legge 178/2020, ai sensi del quale, “Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.”
Per effetto di tale norma, dunque, le risorse a valere sul “Fondo Povertà” nei limiti delle stesse risultano destinabili alle assunzioni di nuovo personale con la qualifica di assistente sociale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, “fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio”.
Inoltre, lo stesso comma 801, prevede che i Comuni possono assumere assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 («Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»), il quale dispone, per il periodo in cui è garantito il finanziamento e a decorrere dall’anno 2021, che “(…) le spese di personale riferite alle assunzioni, (…) finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (…)”.
Pertanto, con riferimento alle risorse di cui al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la quota prevista all’art. 1, c. 799 e ss. della legge 178/2020, condividendo l’indirizzo interpretativo già pacificamente riconosciuto ( cfr., Corte dei conti, Sezione controllo Lombardia, n. 65/PAR/2021 e Sezione controllo Marche n. 113/2021/PAR), la Sezione ritiene che l’eventuale utilizzo, da parte dei comuni, delle risorse ex commi 797 e ss. dell’art. 1, della legge n. 178/2020, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale, deroga – in presenza dell’espressa disposizione del comma 801 – al rispetto dell’osservanza dei vincoli assunzionali di cui all’art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, oltre che dei vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Pare però opportuno evidenziare che, proprio in virtù del fatto che le risorse di cui al Fondo povertà sono da considerare incerte nell’an e nel quantum, sarebbe prudenzialmente opportuno scomputarle dalla spesa sostenuta per l’assunzione in oggetto solo al momento dell’effettiva attribuzione del contributo, riducendo così di pari importo la somma complessivamente destinata alla spesa del personale dell’Ente.
In questo senso, del resto, si era già espressa in passato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia con deliberazione n. 91/2021/PAR, laddove si affermava che «può dunque sinteticamente affermarsi che, relativamente alla procedura assunzionale a tempo indeterminato di assistenti sociali con l’utilizzo dei contributi normativamente previsti, in fase iniziale sarà necessario il rispetto dei valori soglia di cui alle norme supra ricordate: una volta proceduto all’assunzione, troverà applicazione l’art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, ossia le spese di personale riferite alle assunzioni degli assistenti sociali, finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti dal contributo attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rileveranno (totalmente o per l’importo corrispondente) ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 per il periodo in cui sia garantito il finanziamento di cui si è detto».