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Possibilità di liberare in corso d’anno la quota accantonata a Fondo rischi contenzioso

Con la recente Deliberazione n. 148/2022/PAR la Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per il Veneto ha risposto ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di operare uno svincolo dell’importo accantonato nel fondo rischi contenzioso per le relative spese potenziali, “modificando la composizione del risultato di amministrazione 2021 e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero per le finalità che l’amministrazione dovesse individuare e, comunque, nel rispetto delle priorità previste dall’art. 287 del TUEL”, a seguito di pronuncia definitiva favorevole sulla questione legittimante l’accantonamento stesso.

I magistrati contabili dopo un’ampia trattazione dell’istituto del fondo spese e rischi confermano la possibilità di liberare le somme precedentemente accantonate per il rischio derivante da contenzioso a favore dell’avanzo libero esprimendosi come segue: “solo fino a quando non si sia determinato l’esito definitivo del procedimento da cui scaturisce il concreto rischio di spesa potenziale – qualsivoglia sia la natura del giudizio da cui origina il pericolo della passività relativa – non sarà possibile svincolare le somme dal fondo all’uopo costituito; ciò sarà, invece, consentito a decorrere dal venir meno del rischio in quanto presupposto logico fondativo e, quindi, con decorrenza ex tunc ed operatività pro futuro. Analogamente, in caso di giudizio concluso a favore dell’ente in maniera definitiva, tale da determinare con certezza la mancanza di necessità del relativo accantonamento, sarà ben possibile liberare la somma dal vincolo e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero di amministrazione.”

Tags: Avanzo di amministrazione, Corte dei Conti, Fondo rischi, Passività potenziali