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Possibilità di incremento del Fondo per gli enti che hanno avviato una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Dall’esame dell’art. 243-bis, comma 9, lett. a), del TUEL, contenente precetto analogo a quello dell’art. 67, comma 6, del CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, si ricava che l’avvio di una procedura di riequilibrio finanziario non compromette la possibilità di un ente di incrementare la componente variabile del Fondo risorse decentrate con risorse relative all’utilizzo di fondi comunitari o provenienti da finanziamenti di altri soggetti pubblici.

È quanto chiarito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria con deliberazione n. 51/2020/PAR.

Con la stessa deliberazione la Sezione ha poi altresì ricordato quali condizioni devono sussistere affinché dette risorse possano essere escluse dal computo relativo al tetto di spesa per il trattamento accessorio del personale posto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Occorre innanzitutto che le risorse in questione siano totalmente ascrivibili a finanziamenti trasferiti all’ente da altri soggetti, in particolare pubblici.
La relativa spesa che viene generata deve quindi risultare etero-finanziata, ovvero coperta integralmente dai contributi esterni, in modo da avere un impatto assolutamente neutro sugli equilibri di bilancio dell’ente, in specie di parte corrente.
Solo entro questi limiti, dunque, può predicarsi l’esclusione dal vincolo finanziario riguardante il trattamento accessorio del personale. L’ambito applicativo di quest’ultimo invece si riespande di fronte alle ulteriori somme aggiuntive che l’ente eventualmente destina alla corresponsione di tali incentivi ricorrendo alle proprie disponibilità ordinarie di bilancio.

Un secondo requisito richiesto è dato dall’esistenza di un vincolo di destinazione qualificato e predeterminato per le risorse trasferite dai soggetti esterni.
Più precisamente, occorre che siano preventivamente stabilite, sia la destinazione di una parte del contributo complessivo al finanziamento di certe attività funzionali al conseguimento dell’obiettivo (come quelle, ad esempio, di assistenza tecnica e di supporto all’attuazione dei progetti), sia la possibilità che tali attività vengano espletate dallo stesso personale dell’ente beneficiario. Nel caso si realizzi questa eventualità e al personale interno coinvolto vengano riconosciuti compensi accessori, questi non soggiacciono al tetto di spesa in questione. Ciò, ovviamente, entro la quota massima di risorse prefissata per tale finalità, posto che un utilizzo in eccesso rispetto a quanto preventivato non potrebbe ritenersi coperto nell’ambito del finanziamento ricevuto e distoglierebbe parte delle disponibilità dalle altre azioni previste.

Da ultimo, possono essere ricondotte fuori dall’ambito applicativo dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 soltanto le risorse dirette, non alla copertura di emolumenti a favore della generalità del personale dell’ente, bensì ad integrare la componente variabile del Fondo risorse decentrate destinata alla remunerazione di personale specificamente individuato o individuabile per lo svolgimento di attività da considerarsi aggiuntive, sotto il profilo qualitativo oltre che quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza.

A garanzia dell’esigenza che la spesa in questione possa dirsi rispondente ai requisiti di pertinenza, effettività e verificabilità, precisa ancora la Corte, vengono comunemente ritenute indispensabili alcune azioni da parte dell’ente, sia a monte che a valle del riconoscimento dei compensi accessori.

In particolare, in sede di programmazione devono essere precisamente individuate le modalità di svolgimento degli incarichi, per i quali occorre predeterminare gli specifici obiettivi di risultato e i correlati criteri di misurazione, nonché in generale gli obiettivi perseguiti in termini di miglioramento dei servizi. Su queste basi, sempre in via preventiva devono essere definiti in misura congrua gli importi dei correlati compensi accessori al personale.

A consuntivo, infine, deve essere assicurata una effettiva rendicontazione delle attività espletate e dei risultati prodotti, in modo che l’impiego delle risorse per la corresponsione degli emolumenti avvenga effettivamente in funzione dell’impegno del personale e del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi.

Considerata l’evoluzione normativa intervenuta in materia, la Sezione ritiene che la soluzione operativa da privilegiare nel compiere i passaggi sopra sinteticamente accennati sia quella che si sviluppa secondo le modalità ed i tempi tipici della gestione del cd. “ciclo della performance”, sia organizzativa che individuale. Di conseguenza, gli obiettivi assegnati dovranno essere dettagliatamente illustrati nel Piano della performance, insieme ai relativi indicatori di esito, mentre alla fase di verifica dei risultati dovranno attendere gli organi del sistema a ciò preordinati.
 

Tags: Fondi SIE, Fondo risorse decentrate, Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale