Un Ente ha inviato una richiesta di parere all’Aran finalizzata a chiarire se, nel silenzio della norma, sia possibile cumulare l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinquies del CCNL del 21.5.2018 con il compenso per il lavoro straordinario.
Il dubbio nasceva in conseguenza del fatto che il primo comma dell’art. 56-quinquies appena citato consente il riconoscimento della suddetta indennità solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale.
L’espresso riferimento testuale alla prestazione lavorativa ordinaria sembrava pertanto lasciare intendere che le prestazioni lavorative straordinarie rese dagli agenti di polizia locale in giornate non lavorative piuttosto che nelle festività o nelle giornate di riposo settimanale non potessero dare titolo alla percezione dell’indennità di servizio esterno.
Con Nota prot. n. 11930 del 1° giugno 2022 l’Aran è però giunta ad una diversa conclusione, affermando che, in presenza del requisito della “continuità”, si deve ritenere che l’indennità in questione debba essere erogata anche in giornate di orario straordinario. L’Agenzia ha infatti osservato che la specifica indennità di “servizio esterno” di cui all’art. 56-quinquies, comma 3, del CCNL del 21.05.2018, essendo una indennità giornaliera, commisurata, come noto, alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno, è diretta a compensare i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.
L’Aran ha però anche rammentato che nei casi particolari in cui, per particolari esigenze organizzative dell’ente, o in quelli di fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni. La disciplina contrattuale, infatti, ai fini del riconoscimento dell’indennità fa riferimento “all’effettivo svolgimento del servizio esterno”.