Il D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ha stabilito alcune importanti semplificazioni contabili finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi per investimenti finanziati dal PNRR.
In particolare l’articolo 15, comma 4-bis del citato decreto prevede: “Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
Se il senso delle semplificazioni previste è chiaro, l’intento è quello di consentire un rapido e semplificato processo di impiego delle risorse PNRR che non venga rallentato da alcune delle attuali norme in vigore per la gestione della contabilità pubblica, il tenore letterale del comma 4-bis ha sollevato alcuni dubbi in capo agli uffici finanziari dei Comuni.
La possibilità di procedere con variazione all’inserimento delle voci di entrata e spesa relative all’investimento afferente le misure PNRR comporta la conseguente possibilità di attivare la spesa di investimento anche in esercizio provvisorio? La risposta non può che essere SI, verrebbe da chiedersi diversamente dove stanno la “semplificazione” e l’agevolazione delle procedure di spesa, ed è stata confermata nel corso della prima giornata della 10° Conferenza sulla Finanza e l’economia locale organizzata da Ifel e ANCI in collaborazione con RGS – Mef.
La dott.ssa Caffù dirigente IGEPA presso la Ragioneria Generale dello Stato -Mef ha, inoltre, anticipato che sono di prossima pubblicazione alcune FAQ ARCONET che illustreranno il quadro completo delle semplificazioni e dei relativi obiettivi.
Sempre nel corso della relazione e proprio in riferimento al tema dell’esercizio provvisorio è stata data notizia del probabile rinvio al 28 febbraio 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.