Pur ribadendo l’impossibilità di finanziare iniziative di assistenza tecnica a valere sulle risorse del PNRR, la nuova circolare della Ragioneria Generale dello Stato pubblicata in data odierna, la n. 6 del 24 gennaio 2022, informa le amministrazioni pubbliche che in base a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le stesse potranno avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.
In tale ambito, è prevista l’attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo (assistenza tecnica e supporto operativo all’attuazione dei progetti PNRR), di cui beneficeranno sia le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, sia le amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione dei singoli progetti sulla base di piani di attività annuali.
La copertura finanziaria dei costi per le suddette attività di assistenza tecnica sarà a carico del Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) a titolarità RGS, sulla base dei rendiconti presentati dalle singole società e validati dall’amministrazione beneficiaria, secondo le procedure operative che saranno definite nei Piani delle Attività.
Al fine di garantire la rapida finalizzazione dei Piani delle Attività per il 2022, precisa inoltre il Ministero, ciascuna Amministrazione in indirizzo (Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR ed Amministrazioni Pubbliche soggetti attuatori degli interventi PNRR) dovrà inviare formalmente, con le modalità descritte in circolare, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR – Ufficio II corredata del modello allegato (“Format richiesta di attivazione assistenza tecnica”) appositamente compilato.
Infine, in aggiunta alle modalità di supporto tecnico sopra riportate, le Amministrazioni centrali e locali responsabili della realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, potranno attivare quanto previsto dall’articolo 10, comma 7 quinquies, del decreto legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, secondo cui fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente della società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e di società da essa direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie.