Skip to content

PNRR: chiarimento della Finanza Locale sui contributi confluiti in M2C4

In data odierna la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha pubblicato un Comunicato che chiarisce alcuni aspetti fondamentali in merito agli utilizzi e ai criteri di gestione e rendicontazione dei contributi finanziati con la Legge 145/2018 art. 1 comma 139 e con la Legge 160/2019 art. 1 commi 29 e seguenti che sono confluiti nella Missione 2 – Componente 4 del PNRR.

In particolare, in riferimento alle somme di cui all’art. 1, comma 29 è evidenziato che i Comuni beneficiari devono utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) ossia: “a)  efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;”.

Un utile chiarimento è poi fornito in merito alle spese ritenute non ammissibili: “non si ritiene ammissibile l’utilizzo delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade se non inerente al dissesto idrogeologico, che, laddove possibile, deve essere esplicitato nella descrizione del CUP.”

Viene confermato il meccanismo per cui tutte le opere registrate sul sistema Bdap-Mop e confluite adesso nel PNRR, sono ora presenti sul sistema ReGiS a condizione che queste ultime siano state correttamente associate con il relativo Cup nel predetto sistema Bdap-Mop. 

In merito ai possibili impieghi delle economie derivanti da ribassi d’asta è prevista la possibilità di finanziare il “caro materiali” solo in relazione all’opera per la quale è rappresentata l’esigenza di una maggiore spesa.

Tags: Efficientamento energetico, PNRR, ReGiS