Nella prassi degli ultimi anni, con riferimento all’adempimento annuale relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipate, il dubbio di molte amministrazioni ha riguardato il modello di ricognizione da impiegare per accompagnare la deliberazione dell’organo consiliare; i riferimenti disponibili sono due:
- le “Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 d.l. n. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20, commi 1 e 4, d.lgs. n. 175/2016)” di cui agli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” emessi dal Mef – Dipartimento del tesoro;
- il modello standard definito nelle Linee di indirizzo approvate dalla Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 d.lgs. n. 175/2016 (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie).
Con riferimento al mancato impiego del modello standard promosso dalla Corte dei conti, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con la recente deliberazione 48/2020 VSGO, ha evidenziato come, “pur non considerando di per sé vincolante l’adozione del modello proposto dalla Sezione delle autonomie, – come pure è stato ritenuto dalla Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta – è comunque necessario che il percorso motivazionale adottato nel provvedimento e nei documenti predisposti a corredo dia conto degli elementi informativi sottesi al modello medesimo.
La Sezione raccomanda l’ente di fornire ogni elemento informativo utile a ricostruire il percorso motivazionale sotteso ai provvedimenti di razionalizzazione”.
L’orientamento sopra richiamato conferma come l’adempimento relativo alla ricognizione periodica delle partecipate, più che incentrarsi sulla forma, richieda completezza di informazioni e profondità di analisi.