Con l’ordinanza n. 31114 del 2 novembre 2021, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a ribadire il proprio consolidato orientamento (cfr., da ultimo, Cass. 27.9.2016, n. 18942) secondo il quale i lavoratori turnisti, quali devono qualificarsi i vigili urbani, hanno diritto al solo compenso di cui all’art. 22 comma 5, del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni ed Autonomie locali, che remunera il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.