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Perimetro consolidamento: esclusione per indisponibilità dati solo in casi eccezionali

Con deliberazione n. 3/2024/PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in risposta ad un quesito formulato da un ente locale, ha ribadito che l’esclusione di un organismo dal perimetro di consolidamento per impossibilità di reperire le informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (punto 3.1, lettera b, dell’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011) può avvenire solamente in circostanze eccezionali. In tal senso, i magistrati contabili richiamano il medesimo principio contabile applicato, ricordando che “I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)”.

Il punto trattato nella deliberazione sopra richiamata evidenzia l’importanza di una attenta programmazione delle fasi che conducono alla predisposizione del bilancio consolidato, in modo da disporre di tempi adeguati per poter interagire ed interloquire con tutti gli organismi ricompresi nell’area di consolidamento.

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Tags: Bilancio consolidato, Perimetro di consolidamento