Con la sentenza n. 99 del 14.02.2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, in tema di invio di un documento mediante posta elettronica certificata (PEC), ha chiarito che tale trasmissione si realizza in più fasi: “la spedizione, con riferimento alla quale assume rilevanza la ricevuta di accettazione da parte del gestore del mittente (ricevuta di invio) e la consegna al destinatario che è attestata dalla successiva ricevuta di consegna”, come sancito dall’art. 45 comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale.
La normativa di riferimento in altri termini si preoccupa da un lato di tutelare il mittente considerando adempiuto da parte di costui l’onere di trasmissione con decorrenza dalla data e dall’ora dell’avvenuta accettazione del messaggio di posta da parte del proprio gestore (ricevuta di invio), dall’altro tutela il destinatario della comunicazione perché la consegna presuppone che il messaggio sia reso disponibile nella casella di posta elettronica del destinatario (ricevuta di consegna).
Ne deriva che quando la spedizione con PEC non va a buon fine e il mittente riceve un messaggio di mancata consegna generata dal sistema, è escluso a priori che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, il quale può restare peraltro completamente ignaro anche dell’impossibilità di recapitargli la PEC.
Proprio su tale aspetto si fonda la netta distinzione della notifica cartacea a mezzo raccomandata dalla notifica a mezzo PEC, in quanto nel primo caso l’operatore rilascia al destinatario una ricevuta con la quale non solo si rende possibile il ritiro della posta in un momento successivo, ma soprattutto si pone il destinatario nella condizione di sapere che vi è una comunicazione a lui rivolta e che è suo onere attivarsi per ritirarla, mentre nelle trasmissioni mediante PEC è esclusivamente il mittente che riceve la comunicazione della mancata consegna e il destinatario ne resta all’oscuro e soprattutto non ha alcun modo per recuperare la comunicazione non recapitatagli dal sistema se il mittente non provvede ad inviargliela di nuovo.
Sulla base di questo principio i giudici hanno respinto il ricorso poiché il ricorrente, pur avendo ricevuto il messaggio del gestore della posta elettronica circa la mancata consegna all’Amministrazione del suo messaggio (la casella di posta del Comune era piena) e dunque avendo avuto piena contezza dell’impossibilità per l’Ente di conoscerne il contenuto, non si è ulteriormente attivato per mettere nella effettiva disponibilità del destinatario le sue osservazioni.
Infine il TAR Sardegna sostiene che a prescindere dai motivi per i quali l’invio a mezzo PEC non si era perfezionato, essendosi limitato a ricevere la comunicazione di mancata consegna senza poi provvedere a re-inoltrare le osservazioni al Comune (con un’altra PEC o consegnando le stesse a mano agli uffici), il ricorrente è incorso altresì in una violazione della correttezza e della buona fede che permeano i rapporti tra enti locali e contribuenti.
Le conclusioni cui giunge il TAR pongono un principio generale, valido anche nei confronti della P.A. quando sceglie di notificare i propri atti utilizzando la posta elettronica certificata, quali ad esempio gli avvisi di accertamento tributari.