La notifica di un avviso di accertamento è un momento delicato dell’attività di riscossione dei tributi locali, tanto che non è raro che, tra i motivi di impugnazione di un atto di accertamento, sia addotta proprio la illegittimità della notifica. Sul tema quindi si susseguono diverse pronunce giurisprudenziali, tra la quali la recente ordinanza n. 16183/2021 della Corte di Cassazione, dove viene chiarito che, se l’accertamento è notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 1 co. 161 L. 296/2006 (per semplificare, “cartolina bianca”), in caso di irreperibilità relativa (mancata consegna dell’atto per assenza del destinatario) la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale, mutuando le disciplina prevista nella L. 890/1982.
Deve infatti essere notato che in tema di notificazione con raccomandata ordinaria a/r trova applicazione il Regolamento del sistema postale, previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° ottobre 2008 nel quale tuttavia non è previsto nulla in tema di perfezionamento della notifica. In esso è infatti solo previsto che i plichi non consegnati siano depositati presso l’Ufficio Postale e restino in giacenza per 30 giorni, trascorsi i quali vengono riconsegnati al mittente. Da quanto stabilito nel regolamento ministeriale emerge poi che l’avviso di giacenza lasciato nella cassetta postale del destinatario ha valore di mera comunicazione e non di vera e propria notificazione.
Alla luce di queste considerazioni, e visto che la Corte Costituzionale (sent. 175/2018) aveva evidenziato la necessità di assicurare un bilanciamento tra l’interesse pubblico (il perfezionamento della notifica) e quella privato (effettiva conoscenza dell’atto), la Cassazione ha ritenuto di dover sopperire alla mancanza del Regolamento del servizio postale, ritenendo applicabile anche al caso di spedizione semplificata con raccomandata a/r la disciplina prevista in tema di notifica degli atti giudiziari (L. 890/1982) con riguardo solo al momento del perfezionamento della notifica, ossia trascorsi 10 giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza.
A titolo cautelativo tuttavia, il nostro consiglio è comunque quello di attendere che siano trascorsi i 30 giorni del deposito prima di procedere con la riscossione coattiva, pur considerando che il termine individuato dalla Cassazione in commento è favorevole all’attività accertativa dell’Ente. Non deve infatti essere dimenticato che entro detto termine il contribuente può provvedere a ritirare l’atto, venendo quindi a conoscenza del suo contenuto e garantendo di conseguenza maggiore certezza anche al Comune per la procedura successiva di riscossione coattiva, qualora necessaria. Potrebbe per esempio verificarsi il caso che, una volta ritirata la raccomandata, il contribuente provveda a pagare l’importo accertato, rendendo quindi vano qualsiasi atto di riscossione coattiva tempestivamente emesso.