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Per un sindaco è inconferibile l’incarico di presidente di consorzio di gestione di servizi della stessa zona

Il sindaco di un Comune facente parte di un consorzio di gestione di servizi sociali non può essere allo stesso tempo presidente del Cda del consorzio con funzioni gestionali. Questo in base al decreto legislativo n. 39/2013, articolo 7.

Lo ha evidenziato Anac, con Atto del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 30 luglio 2024.

Rispondendo ad una richiesta di parere da parte del sindaco di un Comune del salernitano, riguardo alla possibilità di assumere anche l’incarico di Presidente del CdA del Consorzio, Anac ne ha stabilito l’inconferibilità, sia in ragione dei poteri ad esso connessi, sia alla luce di quelli attribuiti al CdA nel suo complesso, che rendono tale ruolo riconducibile a quello di amministratore di ente pubblico (vedi articolo 1, del d.lgs. n. 39/2013).

Come si evince dall’articolo 10 dello Statuto del Consorzio – scrive l’Autorità nazionale anticorruzione -, l’Assemblea (composta dai sindaci dei comuni che aderiscono al Consorzio o loro delegati) ha il potere di nominare e revocare i componenti del CdA nonché di eleggere il Presidente del CdA.
La norma in esame è pertanto applicabile anche qualora l’ente in destinazione sia un ente pubblico (come il Consorzio), in quanto anche in tal caso si realizza una coincidenza tra l’ambito territoriale dell’ente nel quale il soggetto ricopre la carica politica in provenienza e quello nel quale l’ente di destinazione opera”.

Quanto al fatto che il Consorzio sia qualificabile come un ente pubblico di livello provinciale o comunale, Anac evidenzia come il suo operato sia strumentale a tre diversi comuni siti nella Provincia.

Il decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, infatti, che: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti – lettera c) – gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale”.

Tags: Amministratori locali, Inconferibilità