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Per lo svolgimento delle attività di RUP è sufficiente l’abilitazione professionale

Con il recente parere n. 2260/2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che i tecnici interni alle amministrazioni possono svolgere le attività rientranti nel proprio mansionario (RUP, Progettista, DL, collaudatore) anche laddove non risultino iscritti ad alcun albo professionale, purché ricorrano le condizioni di cui all’art. 4 comma 2 dell’allegato I.2 del Dlgs 36/23 (esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata).

Di conseguenza, è escluso che le relative spese di iscrizione e i costi dei corsi obbligatori di aggiornamento debbano essere rimborsati dall’Amministrazione.

Il Ministero ha però anche ricordato che, in virtù di quanto disposto dal successivo comma 3 dello stesso art. 4, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.

Tags: Albi professionali, Obblighi