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Per l’adeguamento del tetto di spesa del salario accessorio rilevano tutte le nuove assunzioni intervenute successivamente al 31.12.2018

Come noto, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019 consente di adeguare “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75… prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La disposizione appena richiamata, nel prevedere l’adeguamento del fondo, ne esplicita la finalità, che risiede nell’esigenza di “garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa”.

Orbene, ad avviso della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia (si v. la deliberazione n. 134/2021/PAR), da tale premessa discende che la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell’anno di riferimento da considerare ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31.12.2018, anche se antecedenti all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019.

Al riguardo, afferma infatti la Sezione, è decisivo osservare che, diversamente opinando, sottraendo dal computo le assunzioni effettuate dopo il 31.12.2018 e prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019, non sarebbe garantita l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nel 2018.

Si pensi al caso del comune che abbia assunto una unità di personale nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 20 aprile 2019 e una unità di personale successivamente al 20 aprile 2019. Dato 100 il valore del fondo integrativo del 2018 e considerando 10 unità di personale al 31.12.2018, si ottiene un valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al 2018 pari a 10. Ebbene, laddove ai fini dell’adeguamento del fondo si considerasse la sola unità di personale assunta dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019, il valore medio pro-capite del salario accessorio ammonterebbe a 9,16, pari alla consistenza del fondo (10*11=110) ripartito fra le dodici unità di personale in servizio nell’anno di riferimento. Conseguentemente non sarebbe garantita l’invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al 2018, pari a 10.

In tale ottica, conclude il Collegio, le istruzioni operative fornite dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato per le assunzioni di personale nelle aziende sanitarie con nota prot. 179877/2020, nella parte in cui determinano la consistenza delle unità di personale nell’anno di riferimento da porre a raffronto con le unità in servizio al 31.12.2018 dividendo il numero di tutti i cedolini emessi nell’anno di riferimento in ragione di dodici mensilità, appaiono senz’altro condivisibili ed estensibili anche alla determinazione dell’adeguamento del fondo per il personale alle dipendenze dell’ente locale.

Tags: Fondo risorse decentrate, Trattamento accessorio